Sez. L, Sentenza n. 16424 del 13/07/2010 (Rv. 614987 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine del personale postale - Contratto collettivo nazionale dell'undici gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. - Termine di efficacia fissato dall'art. 74 del contratto collettivo - Conseguenze - Contratti a termine stipulati successivamente al 31 dicembre 2001 - Applicabilità della disciplina transitoria prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Esclusione - Ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di assunzioni a termine del personale postale, l'art. 74, comma 1, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale data di scadenza dell'accordo. Ne consegue che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 - che aveva previsto il mantenimento dell'efficacia delle clausole contenute nell'art. 25 del suddetto c.c.n.l., stipulate ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987- e sono interamente soggetti al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l'ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 11/01/2001 art. 74 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)