Sez. 2, Sentenza n. 1047 del 03/02/1998 (Rv. 512153 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. | Norme di regolamenti comunali edilizi in materia di distanze fra costruzioni - Carattere interpretativo - Obbligo di conoscenza e relativa acquisizione da parte del giudice - Mezzi.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV.
Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo di cui agli artt. 872, 873 cod. civ., integrativi delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Preleggi art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)