diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17324 del 25/08/2005 (Rv. 583403 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune della consulenza - Rilevanza in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583403-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. di tipo medico-legale (nella specie, al fine di verificare l'idoneità di un soggetto, affetto da epatite virale HCV correlata, a svolgere mansioni di infermiere professionale), nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell'ausiliario giudiziario, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si traducono in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato, per l'appunto, sulla consulenza tecnica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Decr. Minist. 14/09/1994 num. 739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)