Sez. L, Sentenza n. 16392 del 20/08/2004 (Rv. 576011 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Giudizio relativo - Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune della consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Nei giudizi in materia di costituzione di rendita INAIL per malattia professionale, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, sono denunciabili in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo del difetto di motivazione, la palese devianza da parte del consulente tecnico dalle nozioni correnti della scienza medica e ogni illogicità incidente sulla validità delle sue conclusioni, non già mere difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, sulla base della consulenza tecnica effettuata, aveva concluso nel senso che con riguardo alle patologie denunciate in rapporto allo svolgimento delle mansioni di geometra responsabile dell'ufficio tecnico urbanistico comunale, inquisito e giudicato per reati di abuso in atti di ufficio, l'attività lavorativa assumeva rilievo non significativo e privo dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento di una malattia professionale trattandosi di patologie a tipica eziologia multifattoriale come l'ulcera duodenale, l'ipertensione e lo stato ansioso).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)