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Sez. 2, Sentenza n. 1762 del 17/06/1974 (Rv. 369943 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE (JUS TOLLENDI) - LIMITI - IGNORANZA DEL TERZO - PRESUPPOSTO - ASSENZA DI COLPA GRAVE - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369943-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE (JUS TOLLENDI) - LIMITI - IGNORANZA DEL TERZO - PRESUPPOSTO - ASSENZA DI COLPA GRAVE - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - FATTISPECIE.*

L'ignoranza del terzo che ha eseguito costruzioni su suolo altrui con materiali propri, di ledere l'altrui diritto (ignoranza che impedisce al proprietario del suolo di chiedere la rimozione della costruzione) non deve dipendere - secondo il concetto unitario della buona fede posto dall'art 1147 cod civ - da colpa grave, la cui esistenza va accertata tenendo conto della categoria sociale, della professione ed attivita dell'agente, del tempo, del luogo e delle altre modalita dell'Azione. (nella specie, i giudici del merito non avevano tenuto conto dell'attivita di imprenditore edile svolta dal terzo in relazione all'asserita opinione di lui di avere acquistato la proprieta del suolo in base ad uno scritto privo di qualsiasi elemento atto all'identificazione del suolo stesso ed alla corrispondenza in cui il terzo aveva prospettato la necessita di procedere alla redazione di un atto pubblico prima di poter edificare sul suolo. La SC ha accolto il ricorso, enunciando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936 com. 4, Cod. Civ. art. 1147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)