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Sez. 2, Sentenza n. 845 del 28/01/1997 (Rv. 502081 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE | Disciplina ai sensi dell'art. 936 cod. civ. - Buona fede del possessore (e del terzo) - Nozione ex art. 1147 cod. civ. - Esistenza di un titolo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502081-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE

La buona fede del possessore, che ai sensi del quinto comma dell'art. 1150 cod. civ., per il richiamo alla disciplina dell'art. 936 cod. civ., non solo impedisce al proprietario del suolo di chiedere la rimozione delle addizioni, ma lo obbliga a corrispondere l'aumento di valore, se esse lo hanno migliorato, è quella definita in via generale dall'art. 1147 cod. civ., che prescinde dall'esistenza di un titolo e dà rilievo al convincimento, di valore etico, di non ledere l'altrui diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)