Sez. 5 - , Sentenza n. 7535 del 17/03/2021 (Rv. 660849 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Accise – Termine biennale per istanza di rimborso del credito per agevolazioni – Decorrenza - “Dies a quo” - Verificazione dei presupposti costitutivi - Necessità - Fondamento - Pagamento dell'accise - Irrilevanza - Fattispecie
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di accise, il termine biennale per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito per le agevolazioni decorre, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio, per effetto del quale sorge una nuova obbligazione tributaria diversa ed autonoma dall'originaria pretesa impositiva, sicché non rileva la data di pagamento dell'accise di cui al TUA, art. 14, comma 2, nel testo anteriore alla modifica operata con il d.l. n. 193 del 2016, art. 4 ter, conv. dalla l. n. 225 del 2016, che regola la diversa ipotesi del rimborso del versamento indebito. (Nella specie, la S.C., in tema di prodotti petroliferi forniti alle Forze Armate nazionali, ha individuato il presupposto costitutivo del beneficio nella destinazione delle merci a finalità istituzionali e nell'attestazione dei Comandi militari sull'utilizzo esclusivo in tal senso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 17, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 4 ter com. 1 lett. B, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)