Sez. 5 - , Sentenza n. 24259 del 30/09/2019 (Rv. 655153 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Accise - Termine biennale per istanza di rimborso del credito per agevolazioni - Decorrenza - Verificazione dei presupposti costitutivi - Necessità - Fondamento - Pagamento dell’accise - Irrilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di accise, il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito per le agevolazioni decorre dalla data di integrazione dei presupposti costitutivi del beneficio, per effetto dei quali sorge una nuova obbligazione tributaria, diversa ed autonoma dall'originaria pretesa impositiva, sicché, non essendo gli stessi assimilabili ad una causa sopravvenuta di indebito, è irrilevante la data di pagamento del tributo di cui all'art. 14, comma 2, TUA, nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 4 ter del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, poiché tale disposizione regola la diversa ipotesi del rimborso del versamento indebito. (Nella specie, la S.C., in tema di prodotti petroliferi forniti alle Forze Armate nazionali, ha individuato il presupposto costitutivo del beneficio nella destinazione delle merci a finalità istituzionali e nell'attestazione del Comando militare sull'utilizzo esclusivo in tal senso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 17, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)