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Sez. 2, Sentenza n. 918 del 06/04/1966 (Rv. 321831 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINIO - CONDOMINO - ACQUISTO DELLA QUALITA DI CONDOMINO - ACQUIRENTE DELLA SOPRASTANTE AREA FABBRICABILE DI UN EDIFICIO.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321831-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINIO - CONDOMINO - ACQUISTO DELLA QUALITA DI CONDOMINO - ACQUIRENTE DELLA SOPRASTANTE AREA FABBRICABILE DI UN EDIFICIO.*

Nel caso che il proprietario di un edificio ceda ad altri le soprastanti aree edificabili, l'acquirente entra a far parte del condominio ipso jure et facto relativamente alle parti esistenti al momento dell'alienazione, le quali a norma dell'art. 1117 cod. civ. si debbono presumere comuni, salvo che il titolo disponga in contrario.Mano a mano che i elevano i nuovi piani si avvera, per addizione, un incremento delle cose comuni. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)