Sez. 2, Sentenza n. 918 del 06/04/1966 (Rv. 321831 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINIO - CONDOMINO - ACQUISTO DELLA QUALITA DI CONDOMINO - ACQUIRENTE DELLA SOPRASTANTE AREA FABBRICABILE DI UN EDIFICIO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONDOMINIO - CONDOMINO - ACQUISTO DELLA QUALITA DI CONDOMINO - ACQUIRENTE DELLA SOPRASTANTE AREA FABBRICABILE DI UN EDIFICIO.*
Nel caso che il proprietario di un edificio ceda ad altri le soprastanti aree edificabili, l'acquirente entra a far parte del condominio ipso jure et facto relativamente alle parti esistenti al momento dell'alienazione, le quali a norma dell'art. 1117 cod. civ. si debbono presumere comuni, salvo che il titolo disponga in contrario.Mano a mano che i elevano i nuovi piani si avvera, per addizione, un incremento delle cose comuni. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)