Sez. 2, Sentenza n. 2889 del 11/05/1984 (Rv. 434944 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - DIRITTO DI COMUNIONE SU TUTTE LE PARTI DI EDIFICIO EX ART. 1117 COD. CIV. - ACQUISIZIONE DA PARTE DEI PROPRIETARI DEI PIANI O DELLE PORZIONI DI PIANO RISULTANTI DALLA SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE - DIRITTO DI COMUNIONE SU TUTTE LE PARTI DI EDIFICIO EX ART. 1117 COD. CIV. - ACQUISIZIONE DA PARTE DEI PROPRIETARI DEI PIANI O DELLE PORZIONI DI PIANO RISULTANTI DALLA SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - CONDIZIONI.*
In ipotesi di sopraelevazione di edificio condominiale, i proprietari dei piani (o delle porzioni di piano) risultanti entrano a far parte del condominio ipso facto e ipso iure e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., acquistano senz'altro un diritto di comunione su tutte le parti di edificio ivi menzionate, ancorché comprese nei piani preesistenti, salva contraria disposizione del titolo, comunque non desumibile dal silenzio o da eventuali pretermissioni di questo, specie per le entità immobiliari condizionanti l'esistenza e la conservazione del fabbricato (suolo, strutture di copertura, muri perimetrali, tramiti di accesso, ecc.), trattandosi di entità di cui fruiscono necessariamente tutti i condomini e per le quali, pertanto, può escludersi il regime di comproprietà solo se il titolo precisi il minor diritto succedaneo (servitù, diritto d'uso, ecc.) a base di siffatta fruizione. (V 918/66, mass n 321831; (V 1994/64, mass n 302861; (V 1976/63, mass n 263047; (V 1743/62, mass n 252779).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)