Sez. L, Sentenza n. 12868 del 12/07/2004 (Rv. 574467 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. | Indennità premio di fine servizio - Erogazione in ritardo - Interessi e rivalutazione monetaria - Spettanza - Decorrenza - Dalla maturazione del diritto - Colpa nel ritardo - Rilevanza - Esclusione.
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Il credito relativo all'indennità premio di fine servizio deve essere rivalutato, con l'aggiunta di interessi legali, a decorrere dal momento in cui si configura un ritardo, momento coincidente con la maturazione del credito stesso, la quale, non essendo previsto dalla legge un onere di domanda per l'assicurato, coincide con la scadenza del centoventesimo giorno dalla data del collocamento a riposo, ovvero con la data, precedente, dell'eventuale provvedimento emesso dall'ente previdenziale, non satisfattivo del credito, fermo restando che l'obbligo di corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme pagate in ritardo sussiste a carico dell'ente a prescindere dall'esistenza di un suo comportamento colpevole, atteso che, ai fini dell'indicizzazione del credito estinto in ritardo, rispetto alla sua data di maturazione, non rileva la sussistenza di una colpa debitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)