Sez. L, Sentenza n. 18395 del 02/12/2003 (Rv. 568609 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. | Indennità premio servizio - Riconoscimento per effetto di sentenza di illegittimità costituzionale - Interessi e rivalutazione monetaria - Decorrenze - Dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto - Fondamento.
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Ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, applicabile ai crediti divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il credito previdenziale relativo all'indennità premio di servizio deve essere rivalutato, con l'aggiunta degli interessi legali, a decorrere dal momento in cui si configura un ritardo, momento coincidente con la maturazione del credito stesso la quale, non essendo previsto dalla legge un onere di domanda per l'assicurato, coincide con la scadenza del centoventesimo giorno dalla data del collocamento a riposo ovvero con la data, precedente, dell'eventuale provvedimento, emesso dall'I.N.A.D.E.L., non satisfattivo del credito, fermo restando che l'obbligo di corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme pagate in ritardo sussiste a carico dell'ente previdenziale a prescindere dall'esistenza di un suo comportamento colpevole, atteso che ai fini l'indicizzazione del credito previdenziale estinto in ritardo rispetto alla sua data di maturazione non rileva la sussistenza di una colpa debitoria. Al principio si applica anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale discenda da una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva quel diritto, dal momento che i diritti che scaturiscono da una sentenza della Corte costituzionale devono essere considerati non solo esistenti, ma anche maturati fin dall'inizio, atteso che l'ostacolo rappresentato da una norma costituzionale non è di carattere giuridico, bensì di mero fatto.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 22, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 6, Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)