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Sez. U, Sentenza n. 20159 del 24/09/2010 (Rv. 614119 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Grave violazione di legge - Ignoranza o negligenza inescusabile - Decreto di sequestro - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614119-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Integra l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109 (comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori) la condotta del magistrato P.M. competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., che si avvalga di organi di polizia giudiziaria per disporre la trasmissione al proprio ufficio di copia degli atti di un procedimento penale trattato dall'autorità giudiziaria, le cui condotte siano oggetto di indagine, in violazione del disposto dell'art. 117 cod. proc. pen., che impone di rivolgere la richiesta di copia degli atti esclusivamente all'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)