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Sez. U, Sentenza n. 15976 del 08/07/2009 (Rv. 608990 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Provvedimento abnorme - Decreto di sequestro probatorio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608990-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Il sequestro probatorio presuppone la ragionevole configurabilità del suo oggetto come corpo del reato o come cosa pertinente al reato, e richiede la rilevanza probatoria dell'oggetto che si intenda acquisire rispetto a un'ipotesi criminosa astrattamente configurabile; ne consegue che la motivazione del relativo decreto deve riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate, più che l'esistenza e la configurabilità del reato, il cui accertamento è riservato alla decisione sul merito. È pertanto abnorme, ai fini dell'art. 2, comma 1, lett. G) ed L) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il decreto di sequestro probatorio, corredato di oltre mille pagine di atti processuali privi di effettiva funzione argomentativa, a nulla rilevando che esso sia stato confermato dal giudice del riesame, cui compete soltanto verificare che non sia pretestuosa l'ipotesi di reato esibita a giustificazione del sequestro. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno confermato l'ordinanza impugnata, nella quale la Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura aveva ritenuto che alcuni provvedimenti di perquisizione e sequestro, per il contesto in cui erano stati adottati, per l'abnorme riproduzione integrale di atti e documenti e per l'acquisizione degli atti processuali anche in originale, fossero in realtà destinati a prevenire la consumazione di reati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)