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Sez. 5, Sentenza n. 5782 del 08/05/2000 (Rv. 536242 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - POTERI DEI SOSTITUTI E RESPONSABILI DI IMPOSTA | Omessa ritenuta da parte del sostituto su emolumenti costituenti componente del reddito - Obbligo del sostituito di ovviare all'omissione calcolando l'imposta su un imponibile comprensiva degli emolumenti suddetti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536242-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - POTERI DEI SOSTITUTI E RESPONSABILI DI IMPOSTA

In tema di sostituzione cosiddetta impropria in campo tributario (ricorrente quando un soggetto è tenuto per legge al pagamento dell'imposta a titolo d'acconto in luogo di altri, con l'obbligo di rivalsa mediante ritenuta), l'intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituito, che resta obbligato a dichiarare i redditi soggetti a ritenuta, in quanto concorrenti alla formazione della base imponibile sulla quale sarà calcolata l'imposta dovuta secondo criteri di progressività; ne consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che costituiscono componenti del reddito, il sostituito è comunque tenuto ad ovviare a tale omissione, calcolando l'imposta sull'imponibile alla cui formazione quegli emolumenti hanno concorso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)