Sez. 5, Sentenza n. 18690 del 16/09/2004 (Rv. 577147 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Sostituto di imposta - Funzioni - Accertamento dell'obbligo del percettore del reddito - Sussistenza - Conseguenze - Eventuale dissenso del lavoratore sostituito - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
Nel sistema della ritenuta d'acconto, il datore di lavoro, oltre che sostituire il contribuente nell'adempimento dell'obbligo tributario di versamento dell'imposta (obbligo che resta in tal modo agevolato), svolge anche un'attività di accertamento dell'obbligo del percettore del reddito perché il sorgere del suo obbligo di operare la ritenuta suppone l'accertamento, da parte dello stesso sostituto, della sussistenza dei presupposti di legge per operarla. Ne consegue che nessun dovere di verificare "ex officio" la effettiva rispondenza alle previsioni normative delle ritenute alla fonte operate dai datori di lavoro ex art. 23, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, grava sull'Amministrazione Finanziaria dello Stato atteso che l'eventuale dissenso del lavoratore "sostituito" sull'assoggettabilità ad imposta di un qualche emolumento corrisposto dal datore di lavoro non elide l'obbligo del "sostituto" di imposta di operare la ritenuta e di denunziarla (oltre che di versarla) come tale all'erario per il quale, quindi, il dissenso del "sostituito" è del tutto indifferente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)