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Sez. 5, Sentenza n. 22148 del 16/10/2006 (Rv. 594781 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE | Portata precettiva della sentenza - Deducibilità dal dispositivo e dalla motivazione - Limiti - Sentenza di rigetto - Contenuto precettivo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in materia di contenzioso tributario.
Stato
decisa il 2006-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594781-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE

Il principio secondo cui la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni della motivazione dirette in modo univoco all'attribuzione di un diritto ad una delle parti, ed il principio secondo cui la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado, sicché la portata della pronuncia confermativa va desunta dai limiti fissati dalla nuova motivazione, trovano applicazione solo quando il dispositivo della decisione di merito contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna, e non sono invece estensibili al caso in cui esso non abbia contenuto precettivo, ma si limiti al rigetto della domanda o del gravame. Deve, pertanto, dichiararsi nulla la sentenza d'appello con dispositivo limitato al rigetto delle impugnazioni proposte dalle parti, qualora, in rapporto anche alla decisione di primo grado, il contrasto tra dispositivo e motivazione non possa essere risolto ricorrendo al procedimento di reciproca integrazione. (Nella specie è stata ravvisata la nullità della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, pur avendo in motivazione rilevato la cessazione della materia del contendere relativamente alla ripresa a tassazione per rinuncia del contribuente alla richiesta di rimborso dell'IVA, in lite dallo stesso introdotta avverso l'avviso di rettifica per indebita detrazione d'imposta e conseguente comminatoria di pene pecuniarie, nel dispositivo si è limitata a respingere sia l'appello principale dell'Amministrazione finanziaria, che l'appello incidentale del contribuente, così confermando implicitamente la sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto di rettifica anche relativamente alla detrazione d'imposta e, quindi, riconosciuto il diritto del medesimo contribuente al chiesto rimborso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)