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Sez. 5, Sentenza n. 2271 del 14/02/2003 (Rv. 560519 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE | Portata precettiva della sentenza - Deducibilità dal dispositivo e dalla motivazione - Limiti - Sentenza di rigetto - Contenuto precettivo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560519-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE

Il principio secondo cui la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni della motivazione dirette in modo univoco all'attribuzione di un diritto ad una delle parti, ed il principio secondo cui la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado, sicché la portata della pronuncia confermativa va desunta dai limiti fissati dalla nuova motivazione, trovano applicazione solo quando il dispositivo della decisione di merito contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna, e non sono invece estensibili al caso in cui esso non abbia contenuto precettivo, ma si limiti al rigetto della domanda o del gravame (nella specie, la S.C. ha ravvisato la nullità della sentenza di merito per insanabile contrasto fra motivazione, la cui "ratio decidendi" era puntualmente conforme alle ragioni fatte valere dall'appellante, e dispositivo, che statuiva il rigetto dell'impugnazione, ed ha conseguentemente cassato con rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)