Sez. 3, Sentenza n. 2327 del 03/10/1983 Ud. (dep. 16/03/1984) Rv. 163137 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - AUMENTO ANCHE TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - DIVIETO - PRESCRIZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - NORMATIVA REGIONALE PREVIGENTE ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - FUNZIONE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE - ATTRIBUZIONE DELLA NATURA DI NORMATIVA D'ATTUAZIONE ALLA DISCIPLINA REGIONALE - TERMINE "PRESCRIZIONI" - SIGNIFICATO.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - AUMENTO ANCHE TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - DIVIETO - PRESCRIZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - NORMATIVA REGIONALE PREVIGENTE ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - FUNZIONE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE - ATTRIBUZIONE DELLA NATURA DI NORMATIVA D'ATTUAZIONE ALLA DISCIPLINA REGIONALE - TERMINE "PRESCRIZIONI" - SIGNIFICATO.*
Già anteriormente al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il legislatore statale con l'art. 25 legge 10 maggio 1976 n. 319 aveva voluto far salva la disciplina regionale preesistente, attribuendo a questa natura di normativa di attuazione, ex art. 117 ultimo comma cost., della propria legge, che, nell'affermarsi come unica fonte competente a legiferare in materia è, nel contempo, ricettiva di quelle Disposizioni regionali non in contrasto con essa. Nè una volontà contraria può desumersi dall'uso del termine "prescrizioni" dato che esso, essendo riferito non solo alle regioni ma anche agli enti locali, accentua l'imperatività della disposizione più che la sua natura. (Conf mass n 153834).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)