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Sez. 3, Sentenza n. 5196 del 24/11/1981 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153834 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - AUMENTO ANCHE TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - DIVIETO - PRESCRIZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - NORMATIVA REGIONALE PREVIGENTE ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - FUNZIONE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE - ATTRIBUZIONE DI NATURA DI NORMATIVA D'ATTUAZIONE ALLA DISCIPLINA REGIONALE - TERMINE "PRESCRIZIONI" - SIGNIFICATO.*
Stato
decisa il 1981-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153834-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - AUMENTO ANCHE TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - DIVIETO - PRESCRIZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - OBBLIGO DI OSSERVANZA - NORMATIVA REGIONALE PREVIGENTE ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - FUNZIONE DELL'ART. 25 DELLA LEGGE - ATTRIBUZIONE DI NATURA DI NORMATIVA D'ATTUAZIONE ALLA DISCIPLINA REGIONALE - TERMINE "PRESCRIZIONI" - SIGNIFICATO.*

Con l'art. 25, legge 10 maggio 1976, n. 319 il legislatore statale ha voluto far salva la disciplina regionale preesistente attribuendo a questa natura di normativa di attuazione, ex art. 117, ultimo comma, cost., della propria legge, che, nell'affermarsi come unica fonte competente a legiferare in materia è, nel contempo, ricettiva di quelle Disposizioni regionali non in contrasto con essa. Volontà contraria non può dedursi dall'uso del termine "prescrizioni", dato che esso, essendo riferito non solo alle regioni ma anche agli enti locali, accentua l'imperatività della disposizione più che la sua natura.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)