Sez. 2, Sentenza n. 1868 del 13/07/1966 (Rv. 323641 - 01)
GUERRA - TERMINI - SOSPENSIONE DURANTE LO STATO DI GUERRA - TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - OPPONIBILITA.*
GUERRA - TERMINI - SOSPENSIONE DURANTE LO STATO DI GUERRA - TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - OPPONIBILITA.*
La sospensione dei termini di usucapione disposta dall'art 1 RD 3 gennaio 1944, n 1, e dall'art 1 dll 24 dicembre 1944, n 392, non rientra fra le cause indicate nell'art 2942 cod civ e richiamate dall'art 1166 stesso codice, ed e pertanto opponibile anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari. (Cfr 764/65; 3021/63; 897/59; contra 139/62; 3700/58; 3375/55).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1944 num. 392 art. 1, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1166, Legge 03/01/1944 num. 1 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)