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Sez. 2, Sentenza n. 845 del 15/03/1968 (Rv. 332149 - 01)

GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE- TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - OPPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332149-01

GUERRA - SOSPENSIONE DEI TERMINI - DI PRESCRIZIONE- TERZO POSSESSORE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - OPPONIBILITA.*

La sospensione dei termini di usucapione disposta dall'art 1 RD 3 gennaio 1944, n 1, e dall'art 1 dllt 24 dicembre 1944, n 392, non non rientra fra le cause indicate nell, art. 2942 cod.civ. e richiamate dall, art. 1166 stesso codice, ed e pertanto opponibile anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari. Conforme alla sent. N. 1868-66, massima n. 323641.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1166, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Legge 03/01/1944 num. 1 art. 1, Legge 24/12/1944 num. 392 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)