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Sez. 3, Sentenza n. 10301 del 03/10/1996 Ud. (dep. 03/12/1996) Rv. 206723 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Impugnazione concernente l'entità della pena - Declaratoria d'estinzione del reato - Obbligatorietà - Fattispecie in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 1996-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206723-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In Cassazione è possibile accertare e dichiarare la prescrizione del reato anche se l'appello ed il successivo ricorso siano stati proposti solo per motivi attinenti all'entità della pena e non della responsabilità dell'imputato. In tal caso, infatti, non si è formato il giudicato, ma solo una preclusione processuale derivante dall'effetto devolutivo dell'appello e dai limiti di detto principio in sede di legittimità. (V. Sent. n. 367, del 1966, Corte Cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)