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Sez. 6, Sentenza n. 6163 del 10/03/1995 Ud. (dep. 27/05/1995) Rv. 201822 - 01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - Pena | Appello dell'imputato sulla pena - Formazione del giudicato in punto di responsabilità - Esclusione - Applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201822-01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - Pena

L'appello dell'imputato sulla pena preclude la formazione del giudicato anche in punto di responsabilità perché implica un esame complessivo del fatto nel corso del quale l'eventuale emersione di cause di non punibilità non può far operare la disposizione dell'art. 129 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)