Sez. 2, Sentenza n. 6514 del 19/05/2000 (Rv. 536695 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Obblighi di informazione - Portata - Vendita di appartamento in condominio - Fattispecie in tema di stipula di "contratto definitivo" e di discordanza fra lo stato di appartenenza del cortile "comune" descritto nel "preliminare", e quello effettivo conseguente alla stipula di un successivo rogito.
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Il notaio, in occasione della stipula del contratto "definitivo", ha l'obbligo, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 cod. civ., di informare gli acquirenti - ove questi ultimi non ne siano già a conoscenza aliunde - della eventuale circostanza per cui, trattandosi di compravendita di appartamento condominiale, lo stato giuridico di una cosa comune (nella specie il cortile dell'edificio di cui faccia parte l'appartamento oggetto della compravendita), sia mutato e la cosa - in difformità rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto "preliminare", ed in deroga rispetto all'art. 1117 cod. civ. - sia divenuta, in forza di un altro suo rogito, di proprietà esclusiva di un singolo soggetto (nella specie, la società venditrice). Sotto un tal profilo, i riflessi di responsabilità conseguenti all'inadempimento di un tale obbligo non vengono superati dalla semplice circostanza per cui, in sede di contratto "definitivo", gli acquirenti dichiarino di accettare le tabelle millesimali allegate al predetto altro rogito in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)