Sez. 3, Sentenza n. 5946 del 15/06/1999 (Rv. 527535 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione - Estensione alle attività accessorie e successive funzionali ad assicurare lo scopo tipico dell'atto ed in particolare all'esecuzione di visure nei registri immobiliari - Sussistenza - Estensione alla relativa informativa - Sussistenza - Dovere di dissuasione nel caso di esistenza di iscrizioni pregiudizievoli - Sussistenza - Carattere di obbligo di tali prestazioni - Sussistenza - Mancata previsione della legge professionale - Irrilevanza - Inosservanza - Conseguenze - Inadempimento e fonte di responsabilità contrattuale - Qualificazione della violazione di detti obblighi - Violazione della diligenza ex secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. - Limitazione di responsabilità ex art. 2236 cod. civ. - Esclusione - Relativo accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, nonché l'informativa al cliente sul suo esito e, nell'ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la dissuasione del cliente dalla stipula dell'atto, costituiscono, salva l'espressa dispensa degli interessati dalla suddetta verifica, obblighi derivanti dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché, pur essendo il notaio tenuto, quale professionista, ad una prestazione di mezzi e comportamenti e non di risultato, l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto. Ne consegue che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico. In relazione alla suddetta inosservanza il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 cod. civ. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad imperizia, cui trova applicazione quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve, essendo inapplicabile l'art. 2236 cod. civ. L'accertamento della violazione del dovere sancito dal secondo comma dell'art. 1176 invece che della ricorrenza di una fattispecie di responsabilità attenuata ex art. 2236 cod. civ. è, comunque, riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)