Sez. 2, Sentenza n. 646 del 21/03/1964 (Rv. 300875 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - NOZIONE - RUMORI MOLESTI ED ESALAZIONI NOCIVE - PATTUIZIONI PER SALVAGUARDARE I FONDI - SUSSISTENZA DELL'UTILITA E DELLA SERVITU.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - NOZIONE - RUMORI MOLESTI ED ESALAZIONI NOCIVE - PATTUIZIONI PER SALVAGUARDARE I FONDI - SUSSISTENZA DELL'UTILITA E DELLA SERVITU.*
Il concetto di utilitas della servitu, di cui all'art.1028 cod.civ., e talmente ampio da comprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalita con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo. In tale modo puo essere soddisfatto ogni bisogno del fondo dominante assicurandogli una maggiore amenita, abitabilita, comodita, od evitandogli rumori od esalazioni o anche la vicinanza di edifici che tolgano, per la loro altezza, il prospetto o il panorama o abbiano destinazione che possa essere spiacevole o fastidiosa (es. Stabilimenti industriali, case di cura, pubblici esercizi, ecc.). Pertanto, le pattuizioni, che tendano a garantire l'esclusione da terreni limitrofi di rumori molesti o di esalazioni nocive, debbono considerarsi dirette a soddisfare bisogni che trascendono quelli delle singole persone. Tali pattuizioni si atteggiano, rispetto al terreno che ne e colpito, a permanente minorazione della sua utilizzabilita da parte di chiunque ne sia proprietario (non in un divieto di attivita personale a carico del solo stipulante) ed attribuiscono ai terreni contigui, risultanti dalla lottizzazione, un corrispondente vantaggio, che non e legato al temporaneo interesse di chi ne era proprietario al momento della Costituzione degli oneri, ma inerisce ai terreni stessi come qualitas fundi, cioe con carattere di realita. (V 168/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)