Sez. 2, Sentenza n. 6532 del 18/02/1985 Ud. (dep. 26/06/1985) Rv. 169957 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - DIVERSITÀ DEL COLLEGIO GIUDICANTE - GIUDIZIO CELEBRATO EX NOVO E INTERAMENTE DAVANTI A TALE COLLEGIO DIVERSAMENTE COSTITUITO DA QUELLO ORIGINARIO - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - AVVISO ORALE DELLA NUOVA UDIENZA DATO ALLE PARTI EX ART. 166, QUARTO COMMA, COD. PROC. PEN. - LEGITTIMITÀ.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - SOSPENSIONE - DIVERSITÀ DEL COLLEGIO GIUDICANTE - GIUDIZIO CELEBRATO EX NOVO E INTERAMENTE DAVANTI A TALE COLLEGIO DIVERSAMENTE COSTITUITO DA QUELLO ORIGINARIO - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - AVVISO ORALE DELLA NUOVA UDIENZA DATO ALLE PARTI EX ART. 166, QUARTO COMMA, COD. PROC. PEN. - LEGITTIMITÀ.*
Nel caso di sospensione del dibattimento (dopo l'apertura dello stesso), la diversità del collegio giudicante nella sua composizione non è causa di Invalidità del giudizio, qualora questo sia celebrato ex novo e interamente dinanzi al medesimo collegio, diversamente costituito da quello originario - né tale nullità può derivare dal fatto che non sia stata rinnovata la citazione con nuova notifica della stessa agli imputati, in quanto l'avviso orale della nuova udienza dato alle parti ex art. 166, quarto comma, cod. proc. pen., è equipollente alla notifica del decreto di citazione, per cui dall'omissione dello stesso non deriva alcuna lesione degli interessi sostanziali degli imputati relativi alla loro difesa. (Conf mass n 152548; (Conf mass n 143834).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 166 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)