Sez. 5, Sentenza n. 15192 del 19/09/1990 Ud. (dep. 19/11/1990) Rv. 185795 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - DISPOSTO PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - MUTAMENTO NELLA NUOVA UDIENZA DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE - MUTAMENTO NELLA NUOVA UDIENZA DEL COLLEGIO GIUDICANTE - INIZIO EX NOVO DEL DIBATTIMENTO INNANZI A TALE COLLEGIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - DISPOSTO PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - MUTAMENTO NELLA NUOVA UDIENZA DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE - MUTAMENTO NELLA NUOVA UDIENZA DEL COLLEGIO GIUDICANTE - INIZIO EX NOVO DEL DIBATTIMENTO INNANZI A TALE COLLEGIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, disposto prima del completamento delle formalità di apertura del dibattimento stesso, non produce alcuna nullità del giudizio per violazione dell'art. 185 n. 1 cod. proc. pen., qualora nella nuova udienza si verifichi un mutamento della composizione del collegio giudicante rispetto a quella dell'udienza precedente, né richiede una nuova citazione dell'imputato contumace, perché questi è rappresentato dal difensore. Anche nel caso di sospensione non si verifica alcuna nullità se nella successiva udienza un collegio diversamente composto anziché proseguire il dibattimento lo inizia ex novo; il principio dell'immutabilità del giudice, infatti, impone solo che tutto il dibattimento si svolga davanti allo stesso giudice che poi emette la decisione. (V mass n 176781, sulla prima parte; (V mass n 157667; (Conf mass n 181832; (Conf mass n 178101, ed ivi citata; (Conf mass n 154552, sulla seconda parte ed ivi citata; (Conf mass n 152961; (Conf mass n 152668; (Conf mass n 169957, sull'ultima parte ed ivi citate; (contra mass n 156095; (contra mass n 148681).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 166 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)