Sez. 5, Sentenza n. 3555 del 17/10/2002 Cc. (dep. 24/01/2003) Rv. 224278 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Applicazione della pena su richiesta delle parti - Proposizione della richiesta di rifusione - Omessa precisazione delle conclusioni della parte civile - Deposito della nota ex art. 153 disp. att. c.p.p. - Sufficienza.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, poiché al giudice è precluso il potere di cognizione e decisione in ordine ad eventuali domande di risarcimento dei danni e restituzione, la condanna alle spese non è condizionata dalla precisazione delle conclusioni della parte civile, che deve, viceversa, limitarsi a depositare la nota di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., atteso che tale deposito equivale a domanda di condanna dell'imputato al ristoro delle spese sostenute.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 153, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)