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Sez. U, Sentenza n. 20 del 27/10/1999 Cc. (dep. 03/12/1999) Rv. 214641 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Proposizione della richiesta di rifusione - Omessa presentazione della nota spese - Liquidazione in base alla tariffa forense - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214641-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

In tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l'allegazione di adeguata documentazione probatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)