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Sez. 2, Sentenza n. 13969 del 16/06/2006 (Rv. 592973 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Di bene immobile - Consegna anteriore alla stipula del contratto definitivo e contestuale versamento dell'intero prezzo - Obblighi del promittente venditore - Allegazione del certificato di abitabilità contestualmente alla consegna - Sussistenza - Differimento dell'allegazione alla stipula del definitivo Ammissibilità - Esclusione - Mancata allegazione del certificato al momento della consegna - Conseguenze - "Exceptio inadimpleti contractus" - Proposizione da parte del promissario acquirente - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592973-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

In tema di promessa di vendita, qualora il contratto preliminare preveda espressamente che il saldo del prezzo debba essere corrisposto dal promissario acquirente (non alla stipula del definitivo ma) alla consegna dell'appartamento, e tale consegna sia prevista in data anteriore rispetto a quella fissata per la redazione dell'atto pubblico, rientra tra le obbligazioni gravanti sul promittente venditore anche quella di allegare il certificato di abitabilità dell'immobile contestualmente alla consegna dell'appartamento (e non anche in sede di stipula dell'atto definitivo), stante il nesso sinallagmatico che lega la prestazione del promissario acquirente (versamento del prezzo) e quella dello stesso promittente venditore (consegna della cosa con contestuale messa a disposizione dei documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa negoziata, tra cui appunto il certificato di abitabilità, indispensabile alla piena realizzazione della funzione socio economica del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)