Sez. 2, Sentenza n. 25427 del 12/11/2013 (Rv. 628715 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Preliminare di vendita di immobile - Mancanza del certificato di abitabilità - Conoscenza della situazione da parte del promissario acquirente - Proponibilità dell'eccezione di inadempimento da parte del medesimo promissario acquirente - Esclusione - Fondamento.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
In tema di contratto preliminare, l'eccezione di inadempimento basata sulla mancanza del certificato di abitabilità dell'immobile o della presenza di difformità edilizie sanabili non può essere proposta qualora risulti che il promissario acquirente era a conoscenza di tale situazione. Del resto, il presupposto dell'obbligo che l'art. 1477, ultimo comma, cod. civ., pone a carico del venditore (e non del promittente venditore) di consegnare i documenti relativi all'uso della cosa venduta, è che tali documenti siano necessari all'uso della medesima e si trovino in possesso del venditore, il quale, in caso negativo, dovrà curarne la formazione al momento della conclusione del contratto, sicché, in caso di preventiva conclusione del contratto preliminare, è necessario che tali documenti siano acquisiti e consegnati al promissario acquirente all'atto della stipula del contratto definitivo di vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1477 com. 3, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)