Sez. 3, Sentenza n. 614 del 05/03/1973 (Rv. 362708 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - PRINCIPIO RELATIVO ALL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - APPLICABILITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - PRINCIPIO RELATIVO ALL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - APPLICABILITA.*
Le deposizioni contenute negli artt 1490 e 1492 cod civ, che consentono tra l'altro l'Esercizio dell'Azione redibitoria nell'ipotesi in cui la cosa venduta e affetta da vizi che la rendano inidonea all'uso cui e destinata, vanno interpretate restrittivamente con riferimento al principio generale sancito nell'art 1455 cod civ in materia di risoluzione del contratto, nel senso che non ogni vizio della cosa oggetto della vendita legittima l'Esercizio dell'Azione redibitoria, con conseguente risoluzione del contratto in danno del venditore, ma soltanto quei vizi per effetto dei quali l'inadempimento, nell'economia generale del negozio, avuto riguardo all'interesse del compratore, risulti di non scarsa importanza. (Conf 1823/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)