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Sez. 2, Sentenza n. 3992 del 25/06/1980 (Rv. 407896 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONDIZIONI - PRINCIPIO DELL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407896-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONDIZIONI - PRINCIPIO DELL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - APPLICABILITA.*

Il principio della necessita dell'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto (art 1455 cod civ) ha carattere generale ed e applicabile anche in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta e, pertanto, nel caso di Azione redibitoria, non ogni vizio della merce giustifica la risoluzione della vendita, ma solo quello che concreta un inadempimento del venditore di non scarsa importanza in relazione all'interesse del compratore. (Conf 614/73, mass n 362708).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)