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Sez. 3, Sentenza n. 2032 del 19/02/1993 (Rv. 481002 - 01)

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria | Richiesta del doppio della caparra versata, da parte del non inadempiente - Richieste ulteriori di maggiori danni sotto forma di rivalutazione monetaria - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481002-01

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria

La parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto in seguito all'inadempimento dell'altra parte chiedendo il pagamento del doppio, accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può, quindi, pretendere ulteriori e maggiori danni neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra, atteso che il ritardo nell'adempimento del relativo credito, che è pecuniario e continua ad essere assoggettato al principio nominalistico sino alla data del pagamento, può essere causa di una obbligazione risarcitoria del debitore solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)