Sez. 2, Sentenza n. 28573 del 20/12/2013 (Rv. 628951 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Inadempimento - Rimedi a disposizione della parte non inadempiente - Richiesta di restituzione del doppio ex art. 1385 cod. civ. - Richiesta di ulteriori danni in forma di rivalutazione della caparra - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA
La parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto per l'inadempimento dell'altra e chiede il pagamento del doppio, ai sensi dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., , accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può, dunque, pretendere ulteriori e maggiori danni, neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra stessa, atteso che il ritardo nell'adempimento del relativo credito, di natura pecuniaria e assoggettato al principio nominalistico sino alla data del pagamento, può essere causa di un'obbligazione risarcitoria del debitore solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 1224 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)