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Sez. 2, Sentenza n. 28573 del 20/12/2013 (Rv. 628951 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA | Inadempimento - Rimedi a disposizione della parte non inadempiente - Richiesta di restituzione del doppio ex art. 1385 cod. civ. - Richiesta di ulteriori danni in forma di rivalutazione della caparra - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628951-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA

La parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto per l'inadempimento dell'altra e chiede il pagamento del doppio, ai sensi dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., , accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento e non può, dunque, pretendere ulteriori e maggiori danni, neppure sotto forma di rivalutazione monetaria della caparra stessa, atteso che il ritardo nell'adempimento del relativo credito, di natura pecuniaria e assoggettato al principio nominalistico sino alla data del pagamento, può essere causa di un'obbligazione risarcitoria del debitore solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 1224 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)