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Sez. 3, Sentenza n. 22539 del 20/10/2006 (Rv. 592575 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE | Giudizio di ammissibilità della domanda - Decreto della Corte di appello di rigetto del reclamo - Ricorso per cassazione - Notificazione - Destinatario - Presidente del Consiglio dei Ministri - Luogo di notificazione - Presso l'Avvocatura Generale dello Stato - Necessità.
Stato
decisa il 2006-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592575-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE

In tema di responsabilità civile dei magistrati, il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di rigetto del reclamo con cui è stato impugnato il decreto del Tribunale di inammissibilità della domanda risarcitoria deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)