Sez. 3, Sentenza n. 22539 del 20/10/2006 (Rv. 592575 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE | Giudizio di ammissibilità della domanda - Decreto della Corte di appello di rigetto del reclamo - Ricorso per cassazione - Notificazione - Destinatario - Presidente del Consiglio dei Ministri - Luogo di notificazione - Presso l'Avvocatura Generale dello Stato - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE
In tema di responsabilità civile dei magistrati, il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di rigetto del reclamo con cui è stato impugnato il decreto del Tribunale di inammissibilità della domanda risarcitoria deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)