Sez. 1, Sentenza n. 18191 del 28/11/2003 (Rv. 568509 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE | Giudizio di ammissibilità della domanda - Decreto della Corte d'Appello di rigetto del reclamo - Art. 5, quarto comma, legge n. 117 del 1988 - Ricorso per Cassazione - Notificazione - A cura del ricorrente - Necessità - Notificazione presso l'Avvocatura distrettuale - Nullità - Rinnovazione della notificazione - Necessità- Inottemperanza dell'ordine - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per Cassazione - Costituzione del Ministro della giustizia - Sanatoria - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - IN GENERE
In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 5, legge n. 117 del 1988, al fine di garantire la sollecita definizione del giudizio di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni, stabilisce, tra l'altro, che il cancelliere della Corte d'Appello deve provvedere alla notificazione del decreto di rigetto del reclamo e che da detta data decorre il termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per cassazione, che deve avvenire a cura e ad istanza della parte ricorrente e va effettuata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura Generale dello Stato; pertanto, se la parte abbia notificato il ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, qualora questi non si sia costituito nel giudizio di legittimità, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione e, nel caso in cui la parte non vi provveda nel termine perentorio a detto fine assegnatole, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non avendo effetto sanante la costituzione del Ministro della giustizia, in quanto la legittimazione passiva nel succitato giudizio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)