Sez. 2 - , Sentenza n. 29862 del 18/11/2019 (Rv. 656188 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - IN GENERE | Confisca per mafia di una quota di un bene indivisibile - Art. 2 ter, comma 5, della l. n. 575 del 1965, applicabile “ratione temporis” - Scioglimento della comunione richiesto dal terzo - Ammissibilità - Fondamento - Vendita del bene - Esclusione - Attribuzione del bene al terzo - Condizioni.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - IN GENERE
La confisca di una quota di un bene indivisibile, frutto o provento di attività mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 2 ter, comma 5, della l. n. 575 del 1965, applicabile "ratione temporis", non comprime il diritto del terzo comproprietario a ottenerne l'attribuzione, previa corresponsione del conguaglio, potendo il terzo comproprietario ottenere lo scioglimento della comunione, secondo le norme comuni, ove il giudice di merito ne accerti la buona fede, dovendosi, sul presupposto dell'affidamento incolpevole, riconoscere la medesima tutela accordata a chi vanta diritti nei confronti del bene oggetto di confisca. Va esclusa, viceversa, la possibilità di vendita del bene, modalità contemplata dalla normativa successiva, secondo forme pubblicistiche e a cura dell'Agenzia Nazionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/02/2010 num. 4 art. 5 com. 1, Legge 31/03/2010 num. 50, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 48 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)