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Sez. L, Sentenza n. 2786 del 20/03/1987 (Rv. 451902 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451902-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale ovvero per vizi di motivazione. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando l'art. 12 bis dell'accordo nazionale agenti del 1981 - aveva ritenuto che il regime del recesso motivato, introdotto dalla citata norma - in alternativa al regime del recesso ad nutum - con la previsione di un meccanismo di controllo della motivazione e di un'indennità supplementare in caso di recesso non validamente motivato, fosse di applicazione generalizzata senza indagare se fosse invece condizionato al previo Esercizio della facoltà di opzione da parte dell'agente, il quale - anteriormente al recesso del preponente, nonché nei termini e con le modalità stabilite nell'accordo citato - poteva comunicare al preponente di preferire il regime del recesso motivato a quello del recesso ad nutum). (V 6916/86, mass n 449030).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)