Sez. L, Sentenza n. 6916 del 24/11/1986 (Rv. 449030 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO NAZIONALE 16 SETTEMBRE 1981 PER GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE IN TEMA DI REGIME CONVENZIONALE DI CONTROLLO DELLA MOTIVAZIONE DEL RECESSO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO NAZIONALE 16 SETTEMBRE 1981 PER GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE IN TEMA DI REGIME CONVENZIONALE DI CONTROLLO DELLA MOTIVAZIONE DEL RECESSO.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - procedendo all'interpretazione degli artt. 12 e 12 bis dell'accordo nazionale 16 settembre 1981 per gli agenti di Assicurazione - aveva ritenuto che il regime convenzionale di controllo della motivazione del recesso con conseguente facoltà delle parti di promuovere un arbitrato irrituale non fosse condizionato alla previa comunicazione da parte dell'agente della richiesta di opzione per tale regime con dichiarazione pervenuta all'impresa preponente in data anteriore all'eventuale recesso di questa ultima). (V 705/86, mass n 444266).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 16/09/1981 num. 12, Contr. Coll. 16/09/1981 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)