Sez. 2, Sentenza n. 18549 del 28/04/2016 Cc. (dep. 04/05/2016) Rv. 266855 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Disciplina antecedente alla l. n. 67 del 2014 - Notifica a mani proprie del decreto di citazione - Successiva nomina del difensore di fiducia - Rinuncia all'incarico - Rilevanza ai fini della restituzione in termini - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE
In tema di restituzione nel termine per l' impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla l. 28 aprile 2014, n. 67), รจ legittimo, sussistendo l'effettiva conoscenza del procedimento che impedisce la restituzione in termini, il rigetto della richiesta fondata sul presupposto che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza sia stata effettuata al difensore di fiducia domiciliatario che abbia rinunciato all'incarico, qualora la nomina del difensore sia intervenuta in epoca successiva alla notifica effettuata all'imputato a mani proprie del decreto di citazione a giudizio
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)