Sez. U, Sentenza n. 28912 del 28/02/2019 Cc. (dep. 03/07/2019) Rv. 275716 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale - Disciplina antecedente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 – Effettiva conoscenza del procedimento - Notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – Insufficienza – Conoscenza dell'accusa contenuta in formale atto di "vocatio in iudicium" - Necessità.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 com. 6 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 118 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)