Sez. L, Sentenza n. 23161 del 07/11/2007 (Rv. 599540 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti - Candidati risultati idonei e non vincitori - Diritto all'assunzione per cosiddetto "scorrimento" della graduatoria - Norma prevista per le amministrazioni dello Stato - Applicabilità nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Ai partecipanti ai concorsi banditi dalle Ferrovie dello Stato in un momento successivo alla trasformazione in ente pubblico, non è applicabile la disciplina dettata dall'art. 7 della legge n. 444 del 1985, secondo la quale le amministrazioni dello Stato immettono in servizio gli idonei nell'ordine delle graduatorie concorsuali, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di alcuni idonei a concorso bandito dall'Ente rivolta all'assunzione per scorrimento della graduatoria, in quanto fondata in via esclusiva sull'applicazione della norma sopra richiamata).
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 16, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 22/08/1985 num. 444 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)