Sez. 3, Sentenza n. 24987 del 25/11/2014 (Rv. 633461 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Modificazioni o trasformazioni non previste in contratto, ma imposte dall'autorità successivamente alla consegna della cosa locata - Obblighi del locatore di esecuzione o di rimborso delle relative spese - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
Le obbligazioni del locatore previste dagli artt. 1575 e 1576 cod. civ. non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto, né il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l'esecuzione di tali opere, salva l'applicazione della normativa in tema di miglioramenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)