Sez. 3, Sentenza n. 2458 del 30/01/2009 (Rv. 606573 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Obbligo di mantenere la cosa in stato di servire all'uso convenuto, - Successive modificazioni o trasformazioni non previste in contratto ma imposte dall'autorità - Obbligatorietà - Esclusione - Obbligo, a carico del locatore, di rimborsare al conduttore le spese sostenute per tali opere - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
Le obbligazioni del locatore previste dagli artt. 1575 e 1576 cod. civ. non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto, né il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l'esecuzione di tali opere, salva l'applicazione della normativa in tema di miglioramenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)