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Sez. 1, Sentenza n. 16269 del 20/11/2002 Cc. (dep. 07/04/2003) Rv. 224791 - 01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Rifiuto di servizio militare motivato da ragioni di coscienza - Giurisdizione ordinaria ex legge 8 luglio 1998, n. 230 - Pena irrogata dal giudice militare con sentenza già definitiva all'entrata in vigore della legge - Perpetuatio iurisdictionis - Giurisdizione del tribunale militare di sorveglianza.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224791-01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE

L'attribuzione alla giurisdizione militare delle funzioni di sorveglianza in ordine all'esecuzione di una condanna pronunciata dal giudice militare, nei confronti di soggetti appartenenti alle Forze Armate consegue alle attribuzioni funzionali assegnate alla magistratura militare in tempo di pace dall'art. 103, comma 3 Cost. e del principio di precostituzione del giudice previsto dall'art. 25 Cost. Da ciò deriva che l'entrata in vigore della legge 8 luglio 1998, n. 230 - con la quale la giurisdizione sul reato di rifiuto di servizio militare, motivato da ragioni di coscienza, è stata attribuita al giudice ordinario - non spiega alcun effetto sulla condanna irrevocabile per tale reato pronunciata dal tribunale militare in forza della legislazione previgente e pertanto permangono immutate le attribuzioni della magistratura militare nel procedimento di sorveglianza sino a che il soggetto non sia esonerato dal servizio militare, ossia ad avvenuta espiazione della pena.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1998 num. 230 art. 14 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)