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Sez. 1, Sentenza n. 665 del 06/11/2000 Ud. (dep. 24/01/2001) Rv. 217816 - 01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFETTO DI GIURISDIZIONE | Rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento - Limiti - Fattispecie in tema di reati militari.
Stato
decisa il 2000-11-06
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217816-01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La regola della rilevabilità, anche d'ufficio, del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del procedimento, dettata dall'art.20 c.p.p., non trova applicazione quando l'individuazione della giurisdizione dipenda da un accertamento di fatto, in ordine al quale si sia irreversibilmente formato il giudicato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che, essendo stata pronunciata condanna da parte del giudice militare per il reato di insubordinazione con violenza mediante tentato omicidio, potesse rimettersi in discussione la giurisdizione del detto giudice mediante la prospettazione, per la prima volta in sede di legittimità, della tesi secondo cui il fatto sarebbe dipeso da cause estranee al servizio e alla disciplina militare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 20 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 263 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 199 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)