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Sez. U, Sentenza n. 1559 del 18/09/1970 (Rv. 347435 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - SPECIFICAZIONE DI TUTTE LE VARIE POSSIBILI ISTANZE DA INTRODURRE IN CAUSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347435-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - SPECIFICAZIONE DI TUTTE LE VARIE POSSIBILI ISTANZE DA INTRODURRE IN CAUSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'autorizzazione a stare in giudizio deve essere data al curatore del fallimento di volta in volta, ma non e necessario che nel provvedimento siano specificate tutte le varie possibili istanze da introdurre in causa, essendo sufficiente che siano precisati il contenuto essenziale e l'oggetto principale del giudizio da promuovere. (nella specie, e stato ritenuto che, autorizzata dal giudice delegato al fallimento di un appaltatore un'Azione revocatoria di un atto di transazione, stipulato dal fallito, al fine di ottenere il riconoscimento delle richieste, avanzate nella contabilita finale di un contratto di appalto di lavori ed ammontanti ad alcune decine di milioni di lire, ma ridotte in Sede transattiva a pochi milioni, accettati a tacitazione dal fallito gia in stato di insolvenza, non occorreva una nuova autorizzazione perche il curatore fallimentare potesse chiedere anche la condanna dell'ente appaltante al pagamento della somma che risultasse effettivamente dovuta). (Conf 1148'68 mass n 332628).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)